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Diritti di sfruttamento e proprietà intellettuale per foto e video: a chi appartengono le riprese e gli scatt

22/01/2023 23:00

Vito Sugameli

Wedding, Filmmaking, Per gli sposi, Diritti delle immagini, Proprietà intellettuale,

Diritti di sfruttamento e proprietà intellettuale per foto e video: a chi appartengono le riprese e gli scatti in Raw?

Parliamo di copyright. A chi appartengono le riprese e le foto in raw di un matrimonio o evento: agli sposi, alle aziende oppure al videomaker o fotografo?

Quante volte è successo a voi videomaker e filmmaker di avere a che fare con coppie di sposi che pensano di essere "proprietarie delle riprese del loro matrimonio"? E con aziende che credono di stare pagando le clip prodotte durante un evento, quando in realtà quello che pagano è il prodotto finito (ossia il montato)? L’argomento è tutt’altro che marginale e, personalmente, mi è successo non poche volte di dovere avviare una discussione per chiarire questo aspetto: a chi appartengono le riprese e come si regolano i diritti di sfruttamento delle immagini? In questo articolo provo a fare luce sul tema, provando a non essere troppo tecnico ma nemmeno semplificando eccessivamente. Va da sé che questo argomento coinvolge tanto il videomaker quanto il fotografo con le foto scattate in formato Raw o Jpg.

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Di chi sono i diritti di sfruttamento delle immagini?

La risposta – fin troppo secca - è semplice: i diritti sono del videomaker/filmmaker fino al momento in cui non avviene una cessione, di varia natura, al cliente. Quando, attraverso un contratto scritto (sempre consigliabile), le due parti concordano delle cessioni: al cliente vanno quindi i diritti concessi, mentre al filmmaker restano tutti gli altri.

 

In assenza di accordi scritti, invece, normalmente i diritti di sfruttamento passano al cliente/committente sempre “nei limiti e secondo finalità del contratto", come dice la legge. Se, però, il committente è la stessa persona che appare nelle riprese – è il caso dei matrimoni, dove gli sposi sono i clienti - in assenza di accordi scritti i diritti restano sempre al filmmaker: quest’ultimo, quindi, sarà proprietario delle riprese e potrà chiedere gli venga corrisposta dagli sposi una somma per cederle.

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Il videomaker può utilizzare le immagini come crede?

Ovviamente no. Generalmente è necessaria un’autorizzazione scritta delle persone ritratte (pensiamo, nel caso di prima, agli sposi) per procedere con la pubblicazione delle riprese su canali pubblici, per esempio nel portfolio online del filmmaker. In assenza di autorizzazione scritta o accordi ufficiali, la persona che appare nelle immagini ha diritto di opporsi alla pubblicazione. Questa regola non vale nel caso in cui il soggetto ritratto non sia protagonista delle riprese ma solo riconoscibile nel contesto: è il caso degli invitati a una cerimonia o, per quanto riguarda gli eventi, degli spettatori presenti in piazza o nel luogo della manifestazione.

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Di chi sono le riprese originali?

Questo tema si collega a quello dei diritti di sfruttamento ma è molto meno determinante: il punto, infatti, non è tanto chi possiede gli originali, quanto il tipo di cessione di diritti di sfruttamento economico. In parole povere: le riprese originali appartengono al filmmaker, per il semplice fatto di avere effettuato le immagini, ma ciò non ha in sé grande valore; fondamentale, invece, è riconoscere il loro diritto di utilizzo. Le riprese infatti potrebbero anche essere cedute al cliente, ma secondo tempi e costi che è il filmmaker a decidere.

 

Un esempio: un’istituzione vuole proiettare durante una manifestazione fieristica le riprese effettuate dal videomaker; da contratto si può indicare che il cliente ha diritto a utilizzare le immagini solo per il tempo e lo svolgimento dell’evento ma, al suo termine, tale autorizzazione decade. Al contrario il videomaker può anche scegliere di non stabilire limiti di tempo, concedendo al cliente di trattenere le riprese fino a quando vuole. Insomma, ancora una volta, non si tratta di stabilire di chi siano le riprese quanto chi gode dei loro diritti di sfruttamento, anche economico.

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Di chi sono le riprese originali di un matrimonio

Può sembrare un controsenso ma è la Legge a sancire che quando il soggetto ritratto nelle riprese è anche il committente, la proprietà degli originali resta al videomaker. Ne deriva che gli sposi non possono pubblicare o riprodurre immagini senza consenso del videomaker né possono pretendere l’intero girato del matrimonio, a meno di non corrispondere una cifra equa per questo servizio.

 

Nel caso in cui, effettivamente, le riprese vengano acquistate dalla coppia, il videomaker può solo limitatamente intervenire sulle modifica o su interventi svolti da un terzo professionista. Pensiamo, per esempio, alla circostanza in cui a svolgere un montaggio sia un collega: la Legge dice che il videomaker può opporsi solo se "qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione", quindi non se ritiene che il montaggio di un altro sia brutto o penalizzi le riprese. Diverso è il caso in cui, da contratto, al momento della cessione delle immagini il filmmaker specifichi l’inammissibilità di qualsiasi modifica: solo in questa situazione è, per il cliente, effettivamente impossibile intervenire.

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I colleghi vi copiano? Proprietà intellettuale e opere dell’ingegno

Eccoci arrivati al vero cruccio di noi videomaker e filmmaker: cosa determina l’originalità di un’opera dell’ingegno, ossia come la Legge chiama fotografie o riprese creative in cui il ruolo del professionista è determinante? E di conseguenza, come proteggere le nostre creazioni di falsi, riproduzioni, copie o furti vari? Sembra impossibile, ma dal legislatore qualche tutela è arrivata. Per esempio, si considera “tutelabile” e motivo di “originalità” non tanto un uso corretto della tecnica di illuminazione quanto invece “l'uso interpretativo della luce”: quindi se i vostri wedding reportage sono caratterizzati da atmosfere calde e intime, che potete dimostrare essere la vostra firma, questo tratto distintivo del vostro lavoro può essere difeso dagli imitatori. Stesso discorso vale per lo styling, ossia se avete creato un set o una scenografia in modo del tutto originale, che vi qualifica come “autori” di quell’immagine.


Purtroppo, però, non è sempre possibile proteggere l’idea che sta dietro a un wedding reportage, alla scelta delle riprese giuste, al montaggio risultante. Di conseguenza, se scoprite che c’è un “collega” in giro che “si ispira” al vostro lavoro un po’ troppo appassionatamente… non è facile difendersi. L’idea, infatti, non è qualcosa che si può proteggere con un watermark o con un blindatissimo file Raw; è un concetto astratto e questionabile e chiunque potrebbe dirvi di esserci arrivato autonomamente o metterla sul piano della priorità (a chi è venuta per prima l’idea?). Insomma, sarò sincero: nella maggior parte dei casi, se qualcuno vi copia, non riuscirete a perseguirlo per legge.

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Allora, non si può fare nulla per difendersi dai furti di idee? In effetti prendere qualche provvedimento è possibile.

 

Se un collega utilizza le vostre immagini dichiarandosene il proprietario, per la Legge questa è usurpazione dell’opera: sarà abbastanza facile per voi dimostrare il contrario dal momento che siete in possesso degli originali (fate sempre un backup, giusto?) e di testimonianze che dicono che siete il vero autore. Altrettanto facile è perseguire un videomaker che realizza un video identico al vostro, copiandolo dall’inizio alla fine: in questo caso si parla di plagio, ossia del rifacimento pedissequo di un’opera. Un criterio abbastanza valido per individuare un plagio riguarda la riconoscibilità dell'opera: se la maggior parte delle persone, senza sapere di cosa si tratta, nota immediatamente una somiglianza tra le due o, addirittura, le attribuiscono allo stesso autore… allora il plagio c'è. Potrete quindi ricorrerere alle vie legali contro il vostro "collega emulo" ma - devo ancora una volta essere sincero – procuratevi un buon avvocato o, più semplicemente, valutate se ne vale la pena. Potreste anche decidere di lasciar perdere il tribunale e prendere il tutto… come un complimento! Insomma, chi vi copia vi stima, no?

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Spero che i miei consigli ti siano stati utili. Vuoi saperne di più sulla professione di videomakerfilmmaker o chiedermi un consiglio su una questione legata ai diritti delle immagini? Contattami: sarò felice di fare due chiacchiere.