Quante volte è successo a voi videomaker e filmmaker di avere a che fare con coppie di sposi che pensano di essere "proprietarie delle riprese del loro matrimonio"? E con aziende che credono di stare pagando le clip prodotte durante un evento, quando in realtà quello che pagano è il prodotto finito (ossia il montato)? L’argomento è tutt’altro che marginale e, personalmente, mi è successo non poche volte di dovere avviare una discussione per chiarire questo aspetto: a chi appartengono le riprese e come si regolano i diritti di sfruttamento delle immagini? In questo articolo provo a fare luce sul tema, provando a non essere troppo tecnico ma nemmeno semplificando eccessivamente. Va da sé che questo argomento coinvolge tanto il videomaker quanto il fotografo con le foto scattate in formato Raw o Jpg.
I Diritti D'Autore su Foto e Video
Il diritto d'autore è un insieme di leggi che proteggono le opere originali dell'ingegno, inclusi testi, musica, arte e, naturalmente, foto e video. In Italia, il diritto d'autore è regolato dalla Legge n. 633 del 1941, la quale stabilisce che l'autore di un'opera ha il diritto esclusivo di utilizzarla e di autorizzare altri a farlo. Questo significa che, in linea di massima, chi scatta una foto o realizza un video è automaticamente considerato l'autore e detiene i diritti su quell'opera. Di conseguenza, i diritti d'autore sono del Fotografo o Videomaker fino al momento in cui non avviene una cessione, di varia natura, al cliente. Quando, attraverso un contratto scritto (sempre consigliabile), le due parti concordano delle cessioni: al cliente vanno quindi i diritti concessi, mentre al filmmaker restano tutti gli altri. In assenza di accordi scritti, invece, normalmente i diritti di sfruttamento passano al cliente/committente sempre “nei limiti e secondo finalità del contratto", come dice la legge. Se, però, il committente è la stessa persona che appare nelle riprese – è il caso dei matrimoni, dove gli sposi sono i clienti - in assenza di accordi scritti i diritti restano sempre al videografo: quest’ultimo, quindi, sarà proprietario delle riprese e potrà chiedere gli venga corrisposta dagli sposi una somma per cederle.
Tuttavia, ci sono eccezioni e sfumature da considerare. Ad esempio, se un fotografo è assunto da un'azienda per scattare delle foto durante un evento, la proprietà dei diritti potrebbe essere trasferita all'azienda stessa, a meno che non sia specificato diversamente nel contratto. Inoltre, il concetto di "opera collettiva" può complicare ulteriormente la questione, poiché più persone possono contribuire alla creazione di un'opera visiva. È importante notare che il diritto d'autore non richiede registrazione per essere valido. In altre parole, non è necessario registrare formalmente un'opera per possederne i diritti. Tuttavia, la registrazione può fornire una prova di paternità e facilitare le azioni legali in caso di violazione. In ogni caso, comprendere come funzionano i diritti d'autore è fondamentale per chiunque produca contenuti visivi.
I Diritti di Sfruttamento su Foto e Video
Oltre ai diritti d'autore, esistono anche diritti di proprietà legati alle foto e ai video, che riguardano la possibilità di controllare come e dove un'immagine o un filmato viene utilizzato. Questi diritti possono essere distinti dai diritti d'autore, poiché riguardano la sfera del possesso fisico e dell'utilizzo commerciale dell'opera. Ad esempio, chi acquista una stampa di una foto non acquisisce automaticamente i diritti d'autore sulla stessa; possiede solo la copia fisica dell'immagine. In molte situazioni, la proprietà dei diritti su foto e video può essere trasferita tramite contratti o accordi di licenza. Questi documenti legali stabiliscono chi può utilizzare l'opera, in quali modi e per quanto tempo.
I clienti sono tenuti a leggere attentamente qualsiasi contratto prima di firmarlo, in quanto potrebbe comportare la cessione dei diritti d'autore o di utilizzo a terzi. Inoltre, ci sono anche diritti di immagine da considerare, specialmente quando si tratta di persone ritratte in foto o video. Gli individui ritratti hanno diritti sulla propria immagine e possono richiedere il consenso prima che la loro immagine venga utilizzata per scopi commerciali. Pertanto, ottenere le necessarie liberatorie è un passo cruciale per i fornitori che intendono utilizzare le immagini degli sposi per promuovere la propria attività.
Differenza tra Utilizzo Personale e Commerciale di Foto e Video
L'utilizzo di foto e video si suddivide principalmente in due categorie: personale e commerciale. Questa distinzione è fondamentale per comprendere i diritti e gli obblighi legati all’uso delle immagini e delle riprese.
- Uso Personale
L’uso personale riguarda situazioni in cui foto e video vengono condivisi esclusivamente per scopi privati. Ad esempio, pubblicare foto di famiglia sui social media o creare album fotografici per uso domestico rientra in questa categoria. In questi casi, i diritti d’autore dell’autore restano intatti e non è necessario ottenere autorizzazioni specifiche. Tuttavia, è importante notare che l’uso personale non prevede la diffusione a scopo di lucro o la promozione di attività commerciali.
- Uso Commerciale
L’utilizzo commerciale comprende qualsiasi attività in cui foto o video vengono sfruttati per generare profitto. Questo include: Pubblicità e promozione di prodotti o servizi; Vendita di stampe o licenze; Utilizzo delle immagini per rappresentare un brand o un’attività.
In questo ambito, è indispensabile ottenere i diritti d’autore e le liberatorie necessarie da parte dei soggetti coinvolti, preferibilmente specificandoli nel contratto. L’uso non autorizzato di opere protette può portare a gravi conseguenze legali, tra cui richieste di risarcimento danni e cause per violazione del copyright. Un aspetto interessante riguarda le immagini condivise sui social media. Anche queste possono rientrare nell’uso commerciale se impiegate per promuovere un brand o un’attività, come spesso accade nel caso di fotografi e videomaker matrimoniali. Inoltre, le piattaforme social possono includere termini di servizio che influenzano la proprietà e i diritti delle immagini pubblicate, rendendo essenziale leggere e comprendere tali politiche.
Il videomaker può dunque utilizzare liberamente le immagini di un matrimonio o di un evento privato? Ovviamente no. Generalmente è necessaria un’autorizzazione scritta delle persone ritratte (pensiamo, nel caso di prima, agli sposi) per procedere con la pubblicazione delle riprese su canali pubblici, per esempio nel portfolio online del filmmaker. In assenza di autorizzazione scritta o accordi ufficiali, la persona che appare nelle immagini ha diritto di opporsi alla pubblicazione. Questa regola non vale nel caso in cui il soggetto ritratto non sia protagonista delle riprese ma solo riconoscibile nel contesto: è il caso degli invitati a una cerimonia o, per quanto riguarda gli eventi, degli spettatori presenti in piazza o nel luogo della manifestazione. Un discorso separato riguarda i minori: in nessun caso è consentito condividere le immagini di minorenni senza il consenso esplicito dei genitori. Neppure se gli sposi hanno dato il proprio consenso.
Chi Possiede le Riprese Originali di un Evento
Questo tema si collega a quello dei diritti di sfruttamento ma è molto meno determinante: il punto, infatti, non è tanto chi possiede gli originali, quanto il tipo di cessione di diritti di sfruttamento economico. In parole povere: le riprese originali appartengono al filmmaker, per il semplice fatto di avere effettuato le immagini, ma ciò non ha in sé grande valore; fondamentale, invece, è riconoscere il loro diritto di utilizzo. Le riprese infatti potrebbero anche essere cedute al cliente, ma secondo tempi e costi che è il filmmaker a decidere.
Un esempio: un’istituzione vuole proiettare durante una manifestazione fieristica le riprese effettuate dal videomaker; da contratto si può indicare che il cliente ha diritto a utilizzare le immagini solo per il tempo e lo svolgimento dell’evento ma, al suo termine, tale autorizzazione decade. Al contrario il videomaker può anche scegliere di non stabilire limiti di tempo, concedendo al cliente di trattenere le riprese fino a quando vuole. Insomma, ancora una volta, non si tratta di stabilire di chi siano le riprese quanto chi gode dei loro diritti di sfruttamento, anche economico.
Chi Possiede le Riprese Originali di un Matrimonio
Può sembrare un controsenso ma è la Legge a sancire che quando il soggetto ritratto nelle riprese è anche il committente, la proprietà degli originali resta al videomaker. Ne deriva che gli sposi non possono pubblicare o riprodurre immagini senza consenso del videomaker né possono pretendere l’intero girato del matrimonio, a meno di non corrispondere una cifra equa per questo servizio.
Nel caso in cui, effettivamente, le riprese vengano acquistate dalla coppia, il videomaker può solo limitatamente intervenire sulle modifica o su interventi svolti da un terzo professionista. Pensiamo, per esempio, alla circostanza in cui a svolgere un montaggio sia un collega: la Legge dice che il videomaker può opporsi solo se "qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione", quindi non se ritiene che il montaggio di un altro sia brutto o penalizzi le riprese. Diverso è il caso in cui, da contratto, al momento della cessione delle immagini il filmmaker specifichi l’inammissibilità di qualsiasi modifica: solo in questa situazione è, per il cliente, effettivamente impossibile intervenire.
I colleghi vi copiano? Proprietà intellettuale e opere dell’ingegno
Eccoci arrivati al vero cruccio di noi videomaker e filmmaker: cosa determina l’originalità di un’opera dell’ingegno, ossia come la Legge chiama fotografie o riprese creative in cui il ruolo del professionista è determinante? E di conseguenza, come proteggere le nostre creazioni di falsi, riproduzioni, copie o furti vari? Sembra impossibile, ma dal legislatore qualche tutela è arrivata. Per esempio, si considera “tutelabile” e motivo di “originalità” non tanto un uso corretto della tecnica di illuminazione quanto invece “l'uso interpretativo della luce”: quindi se i vostri wedding reportage sono caratterizzati da atmosfere calde e intime, che potete dimostrare essere la vostra firma, questo tratto distintivo del vostro lavoro può essere difeso dagli imitatori. Stesso discorso vale per lo styling, ossia se avete creato un set o una scenografia in modo del tutto originale, che vi qualifica come “autori” di quell’immagine.
Purtroppo, però, non è sempre possibile proteggere l’idea che sta dietro a un wedding reportage, alla scelta delle riprese giuste, al montaggio risultante. Di conseguenza, se scoprite che c’è un “collega” in giro che “si ispira” al vostro lavoro un po’ troppo appassionatamente… non è facile difendersi. L’idea, infatti, non è qualcosa che si può proteggere con un watermark o con un blindatissimo file Raw; è un concetto astratto e questionabile e chiunque potrebbe dirvi di esserci arrivato autonomamente o metterla sul piano della priorità (a chi è venuta per prima l’idea?). Insomma, sarò sincero: nella maggior parte dei casi, se qualcuno vi copia, non riuscirete a perseguirlo per legge.
Come Difendersi dalla Violazione del Copyright
Allora, non si può fare nulla per difendersi dai furti di idee? In effetti prendere qualche provvedimento è possibile. Se un collega utilizza le vostre immagini dichiarandosene il proprietario, per la Legge questa è usurpazione dell’opera: sarà abbastanza facile per voi dimostrare il contrario dal momento che siete in possesso degli originali (fate sempre un backup, giusto?) e di testimonianze che dicono che siete il vero autore. Altrettanto facile è perseguire un videomaker che realizza un video identico al vostro, copiandolo dall’inizio alla fine: in questo caso si parla di plagio, ossia del rifacimento pedissequo di un’opera.
Un criterio abbastanza valido per individuare un plagio riguarda la riconoscibilità dell'opera: se la maggior parte delle persone, senza sapere di cosa si tratta, nota immediatamente una somiglianza tra le due o, addirittura, le attribuiscono allo stesso autore… allora il plagio c'è. Potrete quindi ricorrerere alle vie legali contro il vostro "collega emulo" ma - devo ancora una volta essere sincero – procuratevi un buon avvocato o, più semplicemente, valutate se ne vale la pena. Potreste anche decidere di lasciar perdere il tribunale e prendere il tutto… come un complimento! Insomma, chi vi copia vi stima, no?
Spero che i miei consigli ti siano stati utili. Vuoi saperne di più sulla professione di videomaker e filmmaker o chiedermi un consiglio su una questione legata ai diritti delle immagini? Contattami: sarò felice di fare due chiacchiere.